Premessa importante – disclaimer
Questo è un articolo a carattere divulgativo e informativo. Ha lo scopo di aiutarti a comprendere, in modo semplice, a chi si applicano gli obblighi previsti dall’European Accessibility Act.
Non costituisce in alcun modo un parere o una consulenza legale e non può sostituire la consultazione del testo ufficiale della normativa o il parere di un professionista qualificato.
Per questo articolo facciamo riferimento direttamente alla Direttiva (UE) 2019/882 e alle relative disposizioni, ma per valutare la situazione specifica della tua attività è sempre opportuno verificare la normativa applicabile.
Se hai un sito web, probabilmente ti stai chiedendo se anche tu rientri nelle normative dettate dallo European Accessibility Act. Come ogni volta che salta fuori una nuova normativa, la domanda sorge spontanea: ma quindi anche io devo adeguarmi?
Scriviamo questo articolo proprio per fare chiarezza su chi debba attenersi agli obblighi.
Lo chiamiamo European Accessibility Act, ma il suo nome ufficiale è “DIRETTIVA (UE) 2019/882 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi”.
Vai al testo completo della Direttiva sul sito della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Questo atto non si limita a stabilire chi debba avere un sito web accessibile, ma fornisce indicazioni anche su come adeguarsi all’accessibilità dei prodotti. Lo specifichiamo per completezza, anche se non è un aspetto di cui discuteremo in questo articolo.
Qui, infatti, ci limitiamo a chiarire chi debba adeguare il proprio sito web alla normativa europea sull’accessibilità.
Chi deve rispettare lo European Accessibility Act?
L’articolo 2 della direttiva si riferisce all’ambito di applicazione, perciò ci spiega chi rientra negli obblighi previsti dallo European Accessibility Act. Nel paragrafo 1 si fa riferimento a vari prodotti, tra cui terminali di pagamento, sportelli automatici, apparecchiature di vario genere, ma ciò che ci interessa in particolare è il paragrafo 2 dell’articolo 2. Qui si parla proprio di servizi che in certi casi possono essere forniti tramite sito web o app. Questo NON significa che tutti i siti web siano obbligati a rispettare la normativa.
La direttiva riguarda:
- servizi di comunicazione elettronica;
- servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi;
- biglietti elettronici, servizi di biglietteria elettronica e specifici elementi del servizio di trasporto passeggeri, come le informazioni relative ai servizi e le informazioni di viaggio in tempo reale;
- servizi bancari per consumatori;
- libri elettronici e software dedicati;
- servizi di commercio elettronico.
Facciamo qualche esempio concreto.
Servizi di comunicazione elettronica: ad esempio, il sito di un operatore telefonico, da cui puoi scegliere l’offerta, consultare il tuo piano, modificare l’abbonamento…
Servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi: possono comprendere siti e app di piattaforme per lo streaming televisivo, ma questo non significa che se il tuo sito contiene dei video rientri automaticamente in questa categoria. Deve trattarsi di un servizio che fornisce accesso a servizi di media audiovisivi.
Servizi di biglietteria elettronica e informazioni sui servizi di trasporto: può essere il sito di una compagnia di autobus dal quale puoi acquistare i biglietti e dove trovi informazioni in tempo reale, come ad esempio scoprire che il tuo bus è in ritardo. Vi rientrano i servizi di trasporto passeggeri e riguarda anche i siti web, le app, i biglietti elettronici, i servizi di biglietteria elettronica e le informazioni di viaggio. Per i servizi di trasporto urbani, extraurbani e regionali la Direttiva prevede però un’applicazione più limitata.
Servizi bancari: sono i servizi home banking, da cui puoi accedere alle informazioni sul tuo conto, controllare il saldo, effettuare bonifici, gestire pagamenti… In questo caso è importante che sia accessibile anche tutto ciò che riguarda autenticazione, firme elettroniche, sistemi di sicurezza sui pagamenti. In più, in questo caso si fa riferimento anche ai contenuti: devono essere comprensibili per un livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.
Libri elettronici e software dedicati: per quanto riguarda il servizio relativo agli ebook, devono essere accessibili sia il sistema che permette di accedere ai file dell’ebook, sia il software che permette di leggerli, consultarli e utilizzarli. Se gli ebook sono venduti tramite un servizio di commercio elettronico, si applicano anche gli obblighi previsti per l’e-commerce, che troviamo nel punto seguente.
Servizi di commercio elettronico: questa è la categoria che probabilmente interessa la maggior parte di chi sta leggendo questo articolo. La normativa definisce i servizi di commercio elettronico come “i servizi forniti a distanza, tramite siti web e servizi per dispositivi mobili, per via elettronica e su richiesta individuale di un consumatore al fine di concludere un contratto di consumo”.
Gli obblighi di accessibilità relativi al commercio elettronico si applicano alla vendita online di qualsiasi prodotto o servizio. Lo European Accessibility Act, infatti, fa rientrare chiaramente in questa categoria la vendita sia di prodotti fisici, che vengono acquistati e spediti, sia di prodotti digitali, che vengono acquistati e scaricati, sia di servizi, che vengono acquistati e poi forniti online o di persona. La normativa chiarisce che l’accessibilità di questi servizi riguarda tutto il percorso di acquisto, e quindi nella pratica significa che dovranno essere accessibili le pagine del sito, il catalogo, il carrello, il checkout, il pagamento, fino alla conclusione dell’acquisto.

Esclusioni: cosa è escluso dallo European Accessibility Act
Ci sono alcune situazioni, che è bene chiarire, che non rientrano negli obblighi previsti dalla normativa. Attenzione, si parla di esclusioni di specifici tipi di contenuto, ma il resto del sito, se rientra, dovrà essere adeguato. In alcuni punti, questa sezione potrebbe risultare poco chiara o un po’ ambigua. Ti consiglio vivamente di rivolgerti a un esperto legale per la corretta interpretazione di ciascun caso.
- Contenuti audiovisivi preregistrati pubblicati prima del 28/06/2025: se hai preregistrato dei contenuti, o meglio “media basati sul tempo”, e cioè ad esempio audio e video, e li hai pubblicati prima del 28/06/2025, questi contenuti rientrano nell’esclusione.
- Formati di file per ufficio pubblicati prima del 28/06/2025: non sono previsti obblighi nel caso di formati di file per ufficio pubblicati prima di questa data. La normativa non spiega esattamente a quali tipi di documenti si riferisce, non fornisce un elenco di estensioni di questi file.
- Carte e servizi di cartografia online, con determinate condizioni: le mappe interattive o i percorsi non devono necessariamente essere “rese accessibili”, se però vengono fornite le informazioni essenziali in modalità digitale accessibile. Non è quindi totalmente corretto dire “le mappe sono escluse”: è più corretto dire che, se è presente una mappa destinata alla navigazione, le informazioni essenziali devono comunque essere fornite in modalità digitale accessibile.
- Contenuti di terzi non finanziati/sviluppati/controllati dall’operatore: sul tuo sito potrebbero essere presenti contenuti pubblicati da altre persone o soggetti. La Direttiva prevede un’esclusione per i contenuti di terzi che non sono finanziati, sviluppati o sottoposti al controllo dell’operatore economico. Questo significa che non è sufficiente che un contenuto sia stato semplicemente creato da qualcun altro: devono essere rispettate tutte e tre le condizioni previste dalla normativa. Possono rientrare in questa categoria, per esempio, alcuni contenuti pubblicati direttamente dagli utenti di una piattaforma, come commenti, recensioni, fotografie o video. La situazione deve però essere valutata caso per caso: se il contenuto è stato finanziato, sviluppato o viene controllato dall’operatore economico, l’esclusione prevista dalla Direttiva non si applica. Attenzione inoltre: affidare a un soggetto terzo una parte del servizio non significa essere automaticamente esonerati dagli obblighi di accessibilità. La Direttiva specifica infatti che, anche quando un servizio o una sua parte viene subappaltata a terzi, l’accessibilità del servizio deve essere garantita.
- Contenuti considerati archivi che non sono stati aggiornati o rielaborati dopo il 28 giugno 2025: sono esclusi i contenuti di siti web e applicazioni mobili considerati archivi, cioè quelli che contengono esclusivamente contenuti che non sono stati aggiornati o rielaborati dopo il 28/06/2025. Questo non significa che non hai obblighi nei confronti dei tuoi vecchi articoli di blog o delle vecchie news.
Se hai una microimpresa, leggi bene qui
Prima di tutto, che cos’è una microimpresa? Lo European Accessibility Act ce lo spiega: è un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
La normativa riconosce una questione molto importante: “le microimprese […] spesso si trovano di fronte a difficoltà e ostacoli nello sviluppo dei loro prodotti o servizi.” E infatti, l’UE comprende che soddisfare i requisiti di accessibilità potrebbe rivelarsi un costo sproporzionato per tali tipi di imprese. Ecco perché sono previste alcune esclusioni per determinate microimprese: “I requisiti e gli obblighi della presente direttiva non dovrebbero pertanto applicarsi alle microimprese che forniscono servizi rientranti nell’ambito di applicazione della presente direttiva.“
Perciò, se hai una microimpresa e offri i servizi previsti dalla normativa, cioè quelli che ti ho elencato all’inizio di questo articolo, sei esentato dai requisiti di accessibilità (nello specifico, quelli previsti dall’art. 4, par. 3) e dagli obblighi relativi al rispetto di tali requisiti.
La situazione è diversa per le microimprese che trattano prodotti rientranti nella direttiva: in questo caso non è prevista un’esenzione generale, sono previsti comunque requisiti e obblighi, ma meno rigorosi.

E se non mi adeguo? Sanzioni per chi non rispetta lo European Accessibility Act
La Direttiva non indica le sanzioni per chi non rispetta lo European Accessibility Act. Delega questo compito alle singole nazioni. In Italia, il Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82 stabilisce le sanzioni all’articolo 24. In breve, il decreto prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 40.000 euro. Per determinare l’importo, si tiene conto di vari fattori, tra cui la gravità della non conformità, il numero di prodotti o servizi interessati e le persone coinvolte. Sono inoltre previste sanzioni da 2.500 a 30.000 euro per chi non ottempera ai provvedimenti dell’autorità di vigilanza o non collabora alle attività di vigilanza.
Per i servizi indicati dal decreto, l’autorità di vigilanza è AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).
Non rispettare la normativa non significa automaticamente ricevere una multa. I passaggi sono i seguenti.
Prima di tutto, l’AgID, una volta rilevata la non conformità, ordina al fornitore di adottare le misure correttive necessarie, entro un termine di tempo ragionevole che l’Agenzia stessa stabilisce.
Se queste misure non vengono applicate, l’AgID prenderà provvedimenti per impedire che il servizio continui ad essere fornito in condizioni non a norma, tra cui l’oscuramento del servizio o la rimozione dell’applicazione dallo store.
Se il fornitore si adegua, i provvedimenti possono essere revocati.
Se invece non si adegua, possono essere applicate le sanzioni previste dall’articolo 24 del decreto.
Conclusione
Lo European Accessibility Act è molto importante per garantire un accesso equo e autonomo alle informazioni anche alle persone con disabilità. Il fatto che questo sacrosanto diritto sia regolamentato con Direttive e Decreti non deve essere visto come “un altro obbligo per le aziende”, bensì come un’opportunità: un disabile che può navigare sul tuo sito potrebbe essere il tuo prossimo cliente!
Potresti permettere a chi utilizza uno screen reader di orientarsi tra i contenuti, a chi non può usare il mouse di navigare con la tastiera, a chi ha difficoltà nella percezione dei colori di leggere correttamente le informazioni e, più in generale, evitare che una caratteristica del sito diventi una barriera digitale per chi lo utilizza.
L’accessibilità non dovrebbe essere considerata soltanto un adempimento, ma un criterio base da cui partire per la progettazione, la realizzazione e l’aggiornamento di un sito web.

